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Si chiude con una condanna e un’assoluzione il processo di primo grado per stalking, molestie e disturbo della quiete privata ai danni del sindaco di Giulianova, Jwan Costantini. Il tribunale di Teramo ha inflitto un anno e due mesi di reclusione a un esponente dell’area anarchica legato al gruppo “Campetto Occupato”, ritenuto responsabile di una serie di post offensivi pubblicati su Facebook, mentre l’altro imputato è stato assolto.
Il procedimento nasce dalle denunce presentate dal primo cittadino in relazione ai contenuti comparsi su una pagina social riconducibile all’area antagonista locale. Secondo l’accusa, i messaggi sarebbero stati reiterati e mirati a colpire la figura istituzionale del sindaco con toni ritenuti diffamatori e persecutori. Per la Procura, inoltre, i due imputati non solo avrebbero contribuito alla pubblicazione dei post, ma non avrebbero neppure impedito la loro diffusione o provveduto a rimuoverli, lasciandoli online nonostante l’evidente carattere lesivo.
Cinque i post contestati, ritenuti offensivi e capaci di alimentare un clima intimidatorio. A uno dei due imputati – quello poi condannato – è stata attribuita anche l’accusa di molestie in due episodi distinti. Il primo riguarda un presunto appostamento davanti al municipio, nel corso del quale l’uomo avrebbe minacciato il sindaco brandendo un coltello, episodio inserito nel capo d’imputazione come atto di pressione diretta e personale.
Il secondo fatto risale invece al 23 agosto dello scorso anno, quando a Giulianova, nello stabilimento Nova Vela Beach sul lungomare, si svolgeva una tappa della visita del leader della Lega Matteo Salvini. L’area era blindata per motivi di sicurezza e l’accesso alla spiaggia risultava limitato. In quel contesto, secondo la ricostruzione dell’accusa, un gruppetto di giovani vicini al “Campetto Occupato”, tra cui l’imputato, avrebbe urlato frasi offensive contro Costantini, insulti che sarebbero poi rimbalzati all’interno del locale dove era presente anche Salvini.
Il giudice ha riconosciuto la responsabilità del condannato, ritenendo provata la condotta persecutoria e molesta, mentre per l’altro imputato non sarebbero emersi elementi sufficienti per una condanna. La sentenza, in questa fase, è di primo grado e potrà essere oggetto di eventuale impugnazione.
Diretta Samb