Condividi:
Non c’è stata alcuna violazione del diritto di difesa per Leopoldo Wick, l’infermiere della Rsa di Offida accusato di essere il responsabile delle morti sospette nella struttura, annullando la sentenza di assoluzione emessa il 6 dicembre 2023 dalla Corte di Assise d’Appello di Ancona. E quanto si legge nelle motivazioni della sentenza della corte di cassazione che ha rinviato gli attiI alla corte d’assise d’appello di Perugia, competente per territori per il processo-bis.
La prima sezione penale della Cassazione ha contestato le tesi della, lCorte d’Appello di Ancona che aveva annullato la sentenza di condanna emessa in primo grado dalla Corte d’Assise di Macerata, che aveva inflitto l’ergastolo a Wick ritenendola responsabile di di aver ucciso sette ospiti della casa di riposo e del tentato omicidio di un altro anziano. I giudici di secondo grado avevano basato la loro sentenza di assoluzione sul fatto che i prelievi eseguiti dai medici necroscopi fossero stati effettuati quando Wick non era ancora indagato, impedendogli di difendersi adeguatamente. Per questa ragione, avevano ritenuto inutilizzabili i risultati delle analisi.
Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto che tali prelievi fossero legittimi, poiché la delega rilasciata dalla Procura ai medici necroscopi rientrava nell’ambito delle indagini finalizzate a verificare i sospetti, emersi anche a seguito alle dichiarazioni di una operatrice socio-sanitaria che aveva segnalato ai carabinieri di Offida il comportamento sospetto di Wick.
I giudici della Cassazione hanno inoltre sottolineato la differenza tra rilievi e accertamenti tecnici: mentre i primi consistono nella raccolta di dati pertinenti al reato, i quali possono essere delegati senza necessità di garantire la difesa, gli accertamenti tecnici implicano un’analisi e una valutazione critica dei dati raccolti, per cui è necessaria la partecipazione delle difese.
Un’altra motivazione alla base dell’annullamento della sentenza è legata al fatto che i risultati delle analisi erano stati acquisiti nel fascicolo giudiziario, ma per essere utilizzati nel processo dovevano essere stati ottenuti con il consenso, esplicito o implicito, delle parti coinvolte.
In seguito a queste considerazioni, la Cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado e disposto che il caso venga nuovamente esaminato dalla Corte d’Assise d’Appello di Perugia.